Ė stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021 il Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021), in vigore dal 23 marzo 2021, che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19.
Il provvedimento si compone di 43 articoli ed è suddiviso in 5 Titoli:
Titolo I – Sostegno alle imprese e all’economia;
Titolo II – Disposizioni in materia di lavoro;
Titolo III – Misure in materia di sicurezza e salute;
Titolo IV – Enti Territoriali;
Titolo V – Altre disposizioni urgenti.
Nuovo contributo a fondo perduto
L’art. 1 (commi da 1 a 9) prevede un nuovo contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19.
In particolare, il contributo è riconosciuto ai soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio nazionale, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti con compensi e ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 10milioni di euro a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si deve fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Per il calcolo della media mensile, i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 devono considerare i mesi successivi a quello di attivazione della stessa.
Il requisito relativo al calo del fatturato non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019.
Esclusi:
i soggetti la cui attività risulti cessata al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto);
i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto;
gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 come segue:
60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
40% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
30% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
20% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Il contributo è riconosciuto per un importo minimo di:
1.000 euro per le persone fisiche;
2.000 euro per i soggetti diversi.
In ogni caso, l’importo massimo spettante non supererà i 150.000 euro.
A scelta irrevocabile, il contributo potrà essere erogato tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato al beneficiario o come credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, dovrà essere presentata, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. La domanda dovrà essere trasmessa, anche per il tramite degli intermediari abilitati, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
Le modalità di effettuazione della richiesta, il suo contenuto e i termini di presentazione della stessa saranno definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 25, commi da 9 a 14 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020).
Il contributo spetta nei limiti del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato.
Contributo per le attività con sede in centri commerciali e in favore delle “Città Santuario”
Il comma 11, sempre dell’art. 1:
dispone l’abrogazione del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1, commi 14-bis e 14-ter, del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), in favore degli operatori con sede nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande;
limita il contributo a fondo perduto in favore delle “Città Santuario” di cui all’art. 59, comma 1, lettera a), del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), ai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
Fondo per il turismo invernale
L’art. 2 istituisce un fondo, con una dotazione di 700 milioni di euro per l’anno 2021, destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.
Fondo autonomi e professionisti
Con l’art. 3 viene aumentato da 1 a 2,5 miliardi lo stanziamento del Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali per autonomi e professionisti di cui all’art. 1 della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020). Viene altresì specificato che il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato e che la sua efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea
Sospensione delle attività dell’agente dalla riscossione
L’art. 4, comma 1, lettera a), slitta dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 il periodo sospensione del versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.
Con il comma 4 viene invece stabilito che le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2018, nell’anno 2019, nell’anno 2020 e nell’anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026.
Rottamazione ter e saldo e stralcio
La lettera b) del comma 1 dell’art. 4, prevede che le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio scadenti nell’anno 2020 possono essere versate integralmente entro il 31 luglio 2021, mentre le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 possono essere versate entro il 30 novembre 2021 (sono riconosciuti 5 giorni di tolleranza).
Proroga termini di riscossione e decadenza
Viene altresì disposto (articolo 4, comma 1, lettera b) che con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossione dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione (art. 36-bis del D.P.R. n.600/1973 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972), alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nell’anno 2017 per le somme che risultano dovute a seguito della liquidazione definitiva dell’indennità di fine rapporto e delle prestazioni pensionistiche (articoli 19 e 20 TUIR), alle dichiarazioni delle imposte sui redditi presentate nell’anno 2017, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973), sono prorogati:
di 12 mesi il termine di notifica della cartella ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo (ex art. 19, comma 2, lettera a, D.lgs. n. 112/1999)
di 24 mesi (anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 212/2000, e a ogni altra disposizione di legge vigente) i termini di decadenza e prescrizione relativi alle predette entrate.
Pignoramenti su stipendi e pensioni
Con il comma 2 dell’articolo 4 si differisce dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 il termine finale della sospensione (disciplinata dall’articolo 152, comma 1, del decreto Rilancio) degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
Annullamento dei carichi
Il comma 4 sempre dell’art. 4 prevede la cancellazione automatica dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti da singoli carichi affidati agli adenti della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione):
alle persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
Definizione agevolata degli avvisi bonari
L’art. 5 prevede la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018. La misura interessa i soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto) che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente, e consiste nell’abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.
Allerta IVA del Fisco
Il comma 14 sempre dell’art. 5 differisce di un anno la decorrenza dell’obbligo di segnalazione previsto a carico dall’Agenzia delle Entrate dall’art. 15, comma 7, del Codice della crisi d’impresa (D.lgs. n. 14/2019). Per effetto dalla modifica, l’obbligo di segnalazione del creditore fiscale decorrerà dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al primo trimestre del secondo anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa (fissata al prossimo 1° settembre 2021), anziché dall’anno d’imposta successivo.
Imposta sui servizi digitali
Il successivo comma 15, modificando l’art. 1, comma 42, della legge n. 145/2018, proroga, al 16 maggio di ciascun anno, del versamento dell’imposta sui servizi digitali, e, al 30 giugno di ciascun anno, della presentazione della dichiarazione.
Proroghe adempimenti fiscali
Con il comma 19 slitta al 31 marzo 2021 il termine per l’invio da parte dei sostituti delle certificazioni uniche, mentre il comma 20 differisce al 31 marzo 2021 il termine entro cui i sostituti d’imposta devono consegnare le certificazioni uniche agli interessati.
Fonte: AM-tax Studio Associato