Etica, Principi
e Comportamento

Il percorso di Federprofessional si basa anche sul rispetto di standard etici definiti da leggi, regolamenti e codici di condotta nell’attività quotidiana dell’associazione.

1. La deontologia dei soggetti iscritti a Federprofessional è l’insieme dei principi e delle regole etiche e comportamentali che ogni iscritto all’Associazione deve osservare nell’esercizio della propria attività professionale, sia nella forma del lavoro autonomo che del lavoro dipendente ad elevata qualificazione, intendendosi nel presente contesto per attività professionale entrambe le tipologie di attività lavorativa.
Le presenti norme di deontologia si applicano a tutti gli iscritti, indipendentemente dalla tipologia delle loro attività e dalla forma giuridica in cui essa è espletata, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.
Nell’esercizio di attività professionale all’estero, consentita dalle disposizioni in vigore, il professionista italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche dello Stato in cui opera.
Il cittadino comunitario o straniero, nell’esercizio dell’attività professionale in Italia, quando questa gli sia consentita, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche contenute nel presente testo.

2. Le norme incluse nel presente Codice deontologico hanno carattere vincolante. Ogni azione e omissione in contrasto con esse o comunque lesive del decoro, del prestigio o del corretto esercizio dell’attività professionale esercitata, costituisce abuso o mancanza ed è conseguentemente punibile.

3. In caso di volontaria o consapevole violazione delle norme e dei principi contenuti nel presente Codice deontologico, gli organi disciplinari applicano, nel rispetto delle norme procedurali previste dal Consiglio dei Probiviri di cui all’art. 10 dello Statuto di Federprofessional, sanzioni adeguate alla mancanza, tenendo conto delle circostanze soggettive e oggettive e della reiterazione dei comportamenti anche omissivi.
La responsabilità disciplinare è personale; nel caso di esercizio della professione in forma associata o societaria, è disciplinarmente responsabile soltanto il professionista a cui si riferiscono i fatti specifici commessi.

4. Nell’esercizio della propria attività, l’esercente attività professionale associato a Federprofessional ha il dovere di conservare la propria indipendenza, nonché di operare in modo che l’attività professionale svolta, sia singolarmente sia nelle forme associative o societarie consentite dalla legge, sia libera di condizionamenti o da interferenze di soggetti pubblici o privati.

5. All’associato a Federprofessional si richiedono probità, decoro e una regola di vita, anche al di fuori dell’attività professionale, tale da non arrecare discredito al prestigio di Federprofessional.
Il professionista cui sia imputabile, anche al di fuori dell’attività professionale esercitata, un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale o che comunque abbia posto in essere comportamenti ed attività non coerenti con i canoni legali, etici e sociali della comunità in cui esso opera, aventi altresì il requisito della notorietà, è sottoposto a procedimento disciplinare, salva restando l’autonoma valutazione sul fatto commesso da parte del Consiglio dei Probiviri.

6. L’associato a Federprofessional deve svolgere i propri incarichi professionali con lealtà, correttezza e fedeltà. Costituisce grave infrazione disciplinare compiere consapevolmente atti contrari al legittimo interesse del cliente.

7. L’associato a Federprofessional deve adempiere i propri doveri prestazionali con la diligenza richiesta dalla natura dell’attività prestata.

8. È dovere e, sotto altro aspetto, diritto dell’associato a Federprofessional mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni ricevute o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza dell’incarico ricevuto, anche dopo la sua cessazione.

9. È dovere morale dell’associato a Federprofessional curare la propria preparazione professionale ed aggiornare costantemente la propria conoscenza delle discipline che formano la base cognitiva della professione, con particolare riferimento ai settori nei quali svolge l’attività.
A tal fine, egli collabora e partecipa ai corsi di qualificazione ed aggiornamento promossi da Federprofessional o dalle Associazioni professionali o da altri Enti/società per assicurare un esercizio tecnicamente adeguato della professione nell’ambito nazionale, nei paesi dell’Unione Europea ed in quelli extracomunitari.

10. L’associato a Federprofessional non deve accettare o proseguire incarichi quando sia consapevole di non potervi adempiere adeguatamente. Tale norma comportamentale deve essere rispettata anche quando le attività svolte, sono prestate a titolo gratuito o volontaristico.

11. All’associato a Federprofessional è consentita l’attuazione di forme di pubblicità di carattere generale e diffusa rivolte alla corretta informazione al pubblico con riguardo esclusivamente al titolo di studio e professionale, all’eventuale specializzazione, al possesso di abilitazioni e di certificazione delle competenze, all’iscrizione ad albi o elenchi, alla partecipazione ad associazioni di cui alla legge n. 4/2013, ai percorsi formativi seguiti ed alle esperienze professionali e didattiche maturate, ai riconoscimenti e premi attribuiti da enti pubblici e privati, nonché all’ubicazione dello studio.
Tutti i dati di cui sopra devono essere costantemente e tempestivamente aggiornati.

12. Costituiscono illecito disciplinare millantare capacità professionali non possedute, anche in relazione al necessario aggiornamento professionale richiesto dall’attività esercitata, e lo svolgimento dell’attività durante il periodo di sospensione o di carenza o decadenza dell’eventuale abilitazione o autorizzazione allo svolgimento dell’attività.

13. L’associato a Federprofessional deve adoperarsi affinché l’incarico gli sia conferito per iscritto, a garanzia propria e del committente.
L’incarico deve prevedere in ogni caso la determinazione del compenso pattuito o dei criteri generali previsti per la sua determinazione, nonché – ove applicabile in relazione alla natura dell’attività – il termine previsto per lo svolgimento dell’attività, ovvero i criteri per la sua determinazione, ovvero ancora i motivi per cui non risulta possibile od opportuna la definizione di un termine.

14. Il rapporto con il committente ha natura fiduciaria. L’associato a Federprofessional deve astenersi dall’accettare incarichi che possano determinare conflitto di interessi con altro proprio committente.
L’associato a Federprofessional deve illustrare al committente le tematiche tecniche, organizzative ed economiche essenziali per lo svolgimento dell’incarico, consigliandolo sulle decisioni da prendere. È tenuto, altresì, ad informarlo periodicamente sullo svolgimento dell’incarico, quando sia opportuno o quando il cliente lo richieda.
Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerente all’incarico quando derivi da errore non scusabile o da rilevante trascuratezza degli interessi del committente, nonché la mancata stipula di una adeguata polizza di responsabilità professionale nell’ipotesi in cui l’associato a Federprofessional sia convenuto dal committente o da terzi per danni conseguenti alla sua attività.

15. L’associato a Federprofessional non deve proseguire l’incarico qualora i comportamenti e le richieste del committente, o altri gravi motivi ne compromettano il corretto e dignitoso svolgimento.
L’associato a Federprofessional che rinuncia all’incarico dovrà dare adeguato preavviso, tranne l’ipotesi di giusta causa, informando il cliente degli atti che devono essere adottati in via d’urgenza.
All’atto della cessazione del rapporto con il committente, l’associato a Federprofessional deve restituire senza ritardo la documentazione ricevuta dal cliente. E’ fatto divieto di ritenzione di cose e documenti di pertinenza del committente, salvo il diritto di copia e di riservatezza per i documenti che comprovino i contenuti e lo sviluppo dell’attività svolta.

16. Il comportamento dell’associato a Federprofessional nei confronti degli altri associati a Federprofessional s’ispira al principio della solidarietà in vista dell’obiettivo di migliorare, mediante una attiva interazione tra di essi, il livello dell’attività professionale ed esaltare l’utilità sociale e la rilevanza costituzionale delle attività specifiche dell’Associazione.

17. L’associato a Federprofessional deve astenersi dall’esprimere pubblicamente apprezzamenti negativi sull’attività professionale di un altro associato a Federprofessional ed in particolare sulla sua condotta e su suoi presunti errori od incapacità.

18. Può essere valutata dal Consiglio dei Probiviri quale violazione disciplinare sanzionabile ai sensi del presente Codice deontologico, la accertata violazione da parte dell’associato a Federprofessional del codice deontologico eventualmente adottato da altro ordine o altra associazione di cui l’associato faccia parte o a cui aderisca.

19. Le specifiche previsioni del presente Codice deontologico costituiscono mera esemplificazione e non impediscono la qualificazione come illecito disciplinare di altri comportamenti in contrasto con i principi generali esposti o comunque lesivi del prestigio e del decoro di Federprofessional. Non sono applicabili le singole disposizioni qualora le stesse siano oggettivamente incompatibili con le caratteristiche tecniche, giuridiche ed organizzative dell’attività professionale di ciascun associato. L’inapplicabilità, in caso di controversie, è valutata dal Consiglio dei Probiviri.